Organizzazioni Partner Territoriali

Domanda di convenzione

Qualsiasi organizzazione territoriale caritativa che desidera accreditarsi per il ritiro gratuito di prodotti alimentari da destinare agli indigenti deve sottoporsi ad una fase di valutazione, a insindacabile giudizio del Banco Alimentare.

La domanda, da redigere su carta intestata della organizzazione territoriale caritativa richiedente, deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante ed essere presentata a mano, previo appuntamento, presso la nostra sede operativa di Fisciano. Alla presentazione della documentazione verrà sottoposto un questionario conoscitivo e sottoscrizione della privacy.

Qualsiasi documentazione che arriverà via mail o altro mezzo non verrà presa in considerazione.

Nella richiesta bisogna indicare:

  • la denominazione completa e la tipologia della organizzazione territoriale caritativa;
  • un curriculum delle attività svolte negli ultimi anni della organizzazione territoriale caritativa;
  • la sede legale e la sede operativa (se diversa) con la descrizione (Esempio: locale a piano terra di circa XX mq dotato di finestre e piastrellato con accesso diretto dalla strada, dotato di frigo necessario per ricevere i prodotti freschi, etc);
  • una illustrazione dell’attività svolta a favore dei poveri, soprattutto rispetto all’aiuto alimentare con indicazione precisa delle persone impegnate nell’attività descritta;  
  • da quanto tempo si svolge già l’attività di aiuto alimentare a sostegno delle famiglie povere; 
  • il motivo per cui viene richiesto il sostegno del Banco Alimentare; 
  • il numero delle famiglie attualmente aiutate.

Punti fondamentale della valutazione sono:

  1. la organizzazione territoriale caritativa che presenta la richiesta svolge già questa attività (il Banco Alimentare è un aiuto ad una attività esistente di distribuzione alimentare e non la sola ed unica fonte di approvvigionamento). L'organizzazione dichiara di svolgere da almeno due anni presso la propria sede operativa la distribuzione alimentare in favore delle persone indigenti avendo chiaro che l'aiuto del Banco Alimentare - in caso di accettazione della domanda - rappresenterà un aiuto importante ma non necessariamente sufficiente a soddisfare tutte le persone prese in carico. Pertanto qualora il Banco Alimentare non riuscirà a soddisfare interamente la richiesta da parte della organizzazione territoriale, questa si impegna a continuare ad aiutare tutti, come fatto in precedenza;
  2. la organizzazione territoriale caritativa può garantire – svolgendo già l’attività di distribuzione alimentare – la gestione dei prodotti alimentari, il loro stoccaggio in luoghi adatti e l’indicazione precisa del numero di famiglie aiutate;
  3. la organizzazione territoriale caritativa sia dotata di sedi adeguate e persone dedicate a questo impegno.

L’aiuto alimentare deve essere focalizzato:

a) verso le persone in condizioni di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) verso le persone e le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, privilegiando le persone con gravi condizioni di disagio psichico e sociale e le famiglie con minori, con particolare riferimento a: famiglie numerose, famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, famiglie in condizione di disagio abitativo.

La costituzione di tali fascicoli non è necessaria per i servizi di mensa.

Le organizzazioni territoriali caritative ammesse a richiedere i prodotti alimentari, devono avere finalità caritative senza scopo di lucro e svolgere attività di sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti e, in particolare, svolgere una delle seguenti attività:

Servizio di mensa

Distribuzione di pacchi

Emporio sociale 

Distribuzione tramite unità di strada

Si precisa che sono escluse dal beneficio dell’aiuto:

a) le Strutture territoriali accreditate presso la P.A. (Centri di accoglienza, Case famiglia, ecc.) che percepiscono rette pagate con fondi pubblici;

b) le Strutture in cui vi sono assistiti obbligati alla corresponsione o che, comunque, versano un corrispettivo.

La organizzazione territoriale caritativa, ai fini della presentazione della domanda ha l’obbligo di presentare un ELENCO in formato excel dei nuclei familiari assistiti secondo il seguente schema:

NOME 
Referente
Nucleo Familiare

COGNOME 
Referente
Nucleo Familiare

CODICE FISCALE
Referente
Nucleo Familiare

TOTALE
componenti
nucleo

Totale
Femmine

Totale
Maschi

Totale
<16 anni

Totale
16-64 anni

Totale
>64 anni

Totale
Migranti

Totale
Disabili

Totale
Senza Dimora

Per ognuna delle famiglie inserite nella domanda bisogna costituire un fascicolo contenente:

  1. documento di riconoscimento, codice fiscale e contatti del capofamiglia richiedente;
  2. ISEE < € 9.360 

Solo in particolari casi – con ISEE superiore a quello indicato - è prevista una deroga con certificazione da parte della organizzazione territoriale caritativa.

Insieme alla richiesta di adesione, devono essere presentati anche i seguenti documenti:

Per Associazioni, Cooperative, Fondazioni:

1. Statuto e atto costitutivo (la organizzazione deve essere costituita da almeno 24 mesi);

2. Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate;

3. Iscrizione al RUNTS; 

4. Relazione dell'attività caritativa svolta;

5. Delega del legale rappresentante ad uno o massimo tre membri della struttura per il ritiro degli alimenti;

6. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e delle persone delegate;

Per Parrocchie:

1. Fotocopia dell’Atto di nomina del parroco da parte del Vescovo;

2. Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate;

3. Relazione dell'attività caritativa svolta;

4. Delega del parroco ad uno o massimo tre membri della struttura per il ritiro degli alimenti;

5. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e delle persone delegate;

Le richieste vanno presentate entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente per l’anno successivo. Le convenzioni vengono firmate entro il 30 novembre e gli aiuti alimentari partono da gennaio dell’anno successivo, salvo ritardi o deroghe da parte del Ministero. 

Qualora la organizzazione territoriale caritativa sia in possesso dei requisiti necessari e vi sia la possibilità di essere inseriti nel programma di aiuto per l’anno successivo, il legale rappresentante della organizzazione territoriale caritativa richiedente, sarà invitato, previo accordo telefonico, a recarsi presso la sede del Banco Alimentare Campania per la firma della convenzione.

In seguito sarà necessario che alcuni responsabili della organizzazione territoriale caritativa seguano un corso di formazione presso la sede del Banco Alimentare Campania per l’inserimento dei dati sul portale Si_Fead del Ministero (famiglie assistite, registro di carico/scarico, report annuali, etc.)

Si fa presente che la presentazione della domanda non è vincolante per la convenzione della struttura territoriale con il Banco Alimentare Campania che valuterà le richieste pervenute dando priorità all'affidabilità, alla storia, all'attività caritativa svolta e alla capacità di stoccaggio dei magazzini a disposizione e privilegiando prioritariamente i territori in cui la rete regionale non è ancora presente o lo è in misura ridotta. In tal caso si prediligeranno le richieste provenienti dalle città dove non è ancora presente un luogo di distribuzione del Banco rispetto a quelle provenienti da città in cui è già presente uno o più luoghi di distribuzione.

In caso di non accettazione il Banco Alimentare Campania non è tenuto a comunicare l'esito.