Mobilità garantita a volontari e rete Banco Alimentare: c'è l'ordinanza regionale

La mobilità del personale delle strutture convenzionate e del personale e dei volontari de Banco Alimentare è garantita. È il contenuto dell’ordinanza n. 19 della Regione Abruzzo, firmata dal governatore Marco Marsilio in data 30 marzo 2020.

Nel dettaglio, si stabilisce che è “garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali adottati a carattere cogente e straordinario”.

Inoltre, il personale delle strutture convenzionate deve dotarsi:

1. del modello di autocertificazione adottato dal Ministero dell’Interno indicando come motivazione “assoluta urgenza per trasferimenti in comune diverso, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 oppure situazione di necessità per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020”.

2. della dichiarazione rilasciata dal responsabile del Banco Alimentare dell’Abruzzo, su carta intestata che riporti il nome dell’organizzazione locale di riferimento convenzionata, il percorso da e per il magazzino di Pescara, il nome del personale incaricato di effettuare il ritiro, che le strutture convenzionate e i volontari si adoperino per effettuare il minor numero di trasferimenti, coordinandosi fra loro per ritirare con un solo spostamento il materiale destinato a più strutture, che il Banco Alimentare, anche col supporto dei Centri Operativi Comunali e/o dei Centri di Coordinamento Soccorsi, individui per il territorio di competenza, procedure ottimali al fine di limitare gli spostamenti degli operatori e della popolazione; che la presente ordinanza non trova efficacia con riguardo alla mobilità del personale di cui al punto 1 in ingresso e in uscita per e dai Comuni qualificati “zona rossa” dall’ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 e n° 17 del 27 marzo 2020, cosi come integrate dall’Ordinanza n. 18 del 29 marzo 2020.